La legittima difesa è Legge.
Una rivoluzione culturale in 9 articoli di Legge.
Il 28 marzo 2019, con una buona maggioranza, il Parlamento ha definitivamente accolta la nuova modifica al Codice Penale circa la possibilità per la quale la difesa è sempre legittima, pur restando il principio di proporzionalità.
La legittima difesa, però, può scattare anche senza la minaccia vera e propria di un’arma e se solo si è in uno stato di “grave turbamento”.
Il testo di Legge modifica l’articolo 52 e l’articolo 55 del Codice Penale.
La riforma allarga l’ombrello di copertura della legittima difesa e per far scattare la non punibilità non è necessario che il ladro abbia un’arma in mano ma è sufficiente la sola minaccia di utilizzare un’arma.
Non è necessaria neppure la minaccia specifica “alla persona” venendo riconosciuta la legittima difesa e, quindi, la non punibilità “se chi ha commesso il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità ha agito in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto”.
La riforma ha previsto l’analisi di 9 articoli:
Il primo modifica l’articolo 52 del codice penale e stabilisce che “chi compie un atto per respingere l’intrusione posta in essere, agisce sempre in stato di Legittima difesa”.
Le modifiche lasciano intatto e quindi necessario il principio della “proporzionalità tra le difesa e l’offesa”.
L’articolo 2 modifica l’articolo 55 del codice penale che disciplina l’eccesso colposo e riconosce la legittima difesa a chi si trova in uno stato di “grave turbamento derivante dalla situazione di pericolo in atto”.
L’articolo 3 interviene sulle pene ed esclude dalla sospensione condizionale della pena “chi si è reso responsabile di furto in appartamento se prima non risarcisce la vittima”.
L’articolo 5 aumenta le pene per chi commette furti e scippi (minimo 4, massimo 7; erano 3 e 6 anni). Nessuna spesa legale (ok al gratuito patrocinio, art. 7) per chi si è difeso per legittima difesa e che dovrà comunque affrontare un processo.
Esclusa anche la responsabilità civile per chi si è difeso (art.8).
Ma il processo resta: la rivoluzione in atto inverte il principio dell’onere della prova (è il Magistrato che deve dimostrare che non c’è stato, per esempio, il grave turbamento) ma non arriva ad eliminare l’inchiesta penale.
Comunque sia, sarà sempre un magistrato a valutare se la difesa è stata legittima e l’uso delle armi proporzionale al pericolo. Una puntualizzazione: sarà sempre valutato il principio di proporzionalità tra offesa e difesa e i fatti saranno sempre accertati all’ interno di un procedimento penale”.