Diritto al TFR nella separazione e nel divorzio
La Legge divorzile stabilisce che il coniuge, se non passato a nuove nozze e purché titolare di un assegno di mantenimento (assegno divorzile), ha diritto ad una percentuale dell'indennità di fine rapporto (il c.d. TFR) percepita dall'altro coniuge al momento della cessazione del rapporto di lavoro o del pensionamento (art. 12-bis l. 898/1970). Tale percentuale è pari al 40% dell'intera indennità di fine rapporto (anche detta comunemente "liquidazione") riferita agli anni lavorativi che sono coincisi con il matrimonio. Va precisato che nel computo degli anni vengono conteggiati anche quelli di separazione, sino alla data del divorzio (la separazione infatti non muta lo status di coniugi, trattandosi essenzialmente di
Sottrazione di minori: è colpevole la madre che impedisce un sano rapporto tra padre e figlio
Il nostro legislatore ha voluto dare tutela ai rapporti necessari tra genitori separati, divorziati o non più conviventi, ed i propri figli. Il Codice Penale italiano, infatti, all'art. 574 prevede, in breve, che, chiunque sottrae un minore degli anni quattordici, o un infermo di mente, al genitore esercente la patria potestà, al tutore, o al curatore, o chi ne abbia la vigilanza o la custodia, ovvero lo ritiene contro la volontà dei medesimi, è punito, a querela del genitore esercente la potestà dei genitori, del tutore o curatore, con la reclusione da uno a tre anni." La Corte di Cassazione, nella sentenza