La casa coniugale assegnata al coniuge è esente da Imu e Tasi
Imu e Tasi sono tasse che spettano ai cittadini in base alla ricchezza e al diritto di abitazione.
L’IMU, nello specifico, viene sospesa per il proprietario dell’immobile se questo è “prima casa”.
La casa coniugale assegnata al coniuge, con provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, rientra, per Legge, nel novero, ai fini Imu, delle abitazioni assimilate alla principale.
Infatti, ai sensi dell’articolo 4, comma 12-quinquies, del D.L. 16/2012, “l’assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione”.
Ne deriva che il possesso di un’abitazione, assimilata alla principale, non rileva ai fini del pagamento dell’Imu, purché non sia definibile “di lusso”, ossia classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.
Per i coniugi separati, quindi, come definitivamente stabilito dalle norme, l’assegnazione della casa coniugale al coniuge disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione.
Di conseguenza l’unico soggetto tenuto al versamento, e quindi ora esentato dallo stesso, è il coniuge assegnatario, a prescindere dalla proprietà o dalla quota di proprietà dell’immobile.
Questo comporta che il reale proprietario dell’immobile, o gli altri comproprietari (ad esempio nel caso di appartamento di proprietà dei genitori dell’altro coniuge, assegnato in diritto di abitazione in quanto ex casa coniugale) non hanno alcun obbligo relativamente all’imposta.
Nessuno è quindi tenuto a pagare l’IMU in queste situazioni.
Tale esenzione risulta applicabile anche alle pertinenze dell’abitazione assegnata; dove, “per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo” (articolo 13, comma 2, del D.L. 201/2011).
Le pertinenze dell’abitazione assegnata non possono essere quindi di numero illimitato ma, al massimo, una unità per categoria catastale, purché comprese nello stesso elaborato planimetrico dell’unità immobiliare al servizio della quale sono poste.
Per quanto riguarda i coniugi con due case, la legge prevede che ai fini IMU e TASI sia possibile avere una sola prima casa per ciascun nucleo familiare.
Per questo, come chiarito dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia, nel caso di coniugi proprietari esclusivi di un immobile per ciascuno nello stesso Comune, con dimora abituale e residenza anagrafica ciascuno nel suo appartamento, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
Quando ci si trova in questa situazione, secondo quanto previsto dunque dalla circolare applicativa dell’IMU, la 3/DF del 18 maggio 2012, è consentito ai coniugi di scegliere quale delle due abitazioni possedute si vuol dichiarare come prima casa, ai fini dell’esenzione dal pagamento dell’IMU e, da quest’anno, anche della TASI.
Se invece gli immobili sono ubicati in Comuni diversi occorrerà verificare la posizione dei singoli coniugi (residenza e dimora abituale).
L’esenzione, alla luce della risposta n. 22 del Comunicato Stampa n. 137/2014 del M.E.F., è applicata anche ai fini Tasi.
Le altre assimilazioni previste dal Legislatore riguardano:
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal M. 22.04.2008;
- l’unico immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate, alle Forze di Polizia a ordinamento militare e civile, al corpo dei Vigili del Fuoco e al personale appartenente alla carriera prefettizia per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
Rimane in capo al singolo Comune la facoltà di assimilare ad abitazione principale l’abitazione posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero, purché sia rimasta a disposizione.
Nell’ipotesi di diverse unità immobiliari, tale agevolazione può essere applicata esclusivamente ad una sola unità.