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Per poter presentare domanda di adozione nazionale, è necessario rispettare una serie di requisiti preliminari: in Italia l’adozione è consentita solo alle coppie eterosessuali e coniugate. I richiedenti, in particolare, devono essere sposati da almeno tre anni, o in alternativa, se il matrimonio è stato contratto più di recente, aver convissuto continuativamente per almeno tre anni prima delle nozze. Perché la domanda di adozione sia considerata ammissibile, in questo lasso temporale non deve essersi verificata tra i due alcuna separazione di fatto, e gli aspiranti genitori adottivi devono poterlo provare al tribunale mediante prove documentali o testimonianze attendibili. Esistono inoltre dei limiti di età di cui tenere conto

A chi spetta mantenere i figli in caso di separazione o divorzio?In realtà le condizioni di mantenimento dei figli vengono già anticipate dal giudice alla chiusura del rapporto in maniera formale, e, di norma, le regole seguite sono le seguenti.Il giudice fissa innanzitutto quale sarà il coniuge presso cui il figlio o i figli andranno a vivere (è il cosiddetto coniuge collocatario): di solito, nel nostro ordinamento, si tratta della madre. Il figlio che ha compiuto almeno 12 anni può essere ascoltato dal tribunale per dire “la sua”.Diversa è la decisione sull’affidamento ossia il genitore che avrà il potere di

Le regole della Responsabilità Genitoriale valgono per i coniugi (o gli ex coniugi) e nello stesso modo tra due persone che, sebbene non sposate, hanno avuto un figlio. La responsabilità genitoriale è un potere-dovere che nasce ogni qualvolta ci sia un figlio, a prescindere dal fatto che sia nato fuori o all’interno del matrimonio. Doveri, per esempio di: istruzione, educazione, mantenimento ed assistenza morale; rispettare le inclinazioni naturali, le capacità e le aspirazioni della prole. Ma è anche vero che il genitore (madre e padre, sposato o no) vanta dei dirittii: crescere la prole insegnando alla stessa i princìpi e le regole della vita; rappresentare

Il nostro legislatore ha voluto dare tutela ai rapporti necessari tra genitori separati, divorziati o non più conviventi, ed i propri figli. Il Codice Penale italiano, infatti, all'art. 574 prevede, in breve, che, chiunque sottrae un minore degli anni quattordici, o un infermo di mente, al genitore esercente la patria potestà, al tutore, o al curatore, o chi ne abbia la vigilanza o la custodia, ovvero lo ritiene contro la volontà dei medesimi, è punito, a querela del genitore esercente la potestà dei genitori, del tutore o curatore, con la reclusione da uno a tre anni." La Corte di Cassazione, nella sentenza